Il sentiero seguito in queste riflessioni muove inizialmente dagli approfondimenti delle opere di Salvatore Pugliatti, prima tra tutte Grammatica e diritto (1978), speculare anche al titolo della trattazione, per direzionarsi verso studi filosofico-giuridici, indagando il rapporto tra diritto, linguaggio e interpretazione giuridica. Si pone la questione sul rapporto tra‘grammatica e diritto, se «grammatica e giurisprudenza siano scienze nomografiche», sempre mostrando e ponendo a confronto le figure di «filosofo e teorico del diritto». Così si avvia un lavoro che parte dallo studio di un sapere giuridico, come quello tedesco di Savigny, mostrando da lì in poi – proprio a partire da Pugliatti – quella «salvante inquietudine culturale» che ha rappresentato un faro sulla scienza giuridica, messa in discussione dall’autore nel fulcro centrale delle domande esistenziali sulla giustizia, nucleo in cui si deve ammettere che il sapere giuridico, come costruzione giuridica, non può prescindere dalla questione del diritto come ‘coscienza’ della giuridicità di un popolo davanti al fenomeno giuridico che «è un fatto storico-sociale giuridicamente qualificato: il nucleo (elemento sostanziale) sta nel fatto, l’elemento qualificativo (elemento formale) promana dalla norma» e questa, proprio in virtù dell’esistenza di un popolo di persone inserite in un contesto culturale e linguistico, «non è tutto il fenomeno giuridico».
Norma diritto Interpretazione. Grammatica e filosofia del diritto a partire da Salvatore Pugliatti / Palumbo, Ciro. - STAMPA. - (2016), pp. 1-293.
Norma diritto Interpretazione. Grammatica e filosofia del diritto a partire da Salvatore Pugliatti
PALUMBO, Ciro
2016
Abstract
Il sentiero seguito in queste riflessioni muove inizialmente dagli approfondimenti delle opere di Salvatore Pugliatti, prima tra tutte Grammatica e diritto (1978), speculare anche al titolo della trattazione, per direzionarsi verso studi filosofico-giuridici, indagando il rapporto tra diritto, linguaggio e interpretazione giuridica. Si pone la questione sul rapporto tra‘grammatica e diritto, se «grammatica e giurisprudenza siano scienze nomografiche», sempre mostrando e ponendo a confronto le figure di «filosofo e teorico del diritto». Così si avvia un lavoro che parte dallo studio di un sapere giuridico, come quello tedesco di Savigny, mostrando da lì in poi – proprio a partire da Pugliatti – quella «salvante inquietudine culturale» che ha rappresentato un faro sulla scienza giuridica, messa in discussione dall’autore nel fulcro centrale delle domande esistenziali sulla giustizia, nucleo in cui si deve ammettere che il sapere giuridico, come costruzione giuridica, non può prescindere dalla questione del diritto come ‘coscienza’ della giuridicità di un popolo davanti al fenomeno giuridico che «è un fatto storico-sociale giuridicamente qualificato: il nucleo (elemento sostanziale) sta nel fatto, l’elemento qualificativo (elemento formale) promana dalla norma» e questa, proprio in virtù dell’esistenza di un popolo di persone inserite in un contesto culturale e linguistico, «non è tutto il fenomeno giuridico».File | Dimensione | Formato | |
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